“CARTA DEL DOCENTE”: SÌ DEL CONSIGLIO DI STATO AL BONUS PER I cd. PRECARI

di Avv. Annamaria Chiarenza

Con una storica sentenza, il Consiglio di Stato ha stabilito il diritto all’ottenimento della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (cd. Carta del docente), introdotta dall’art. 1 comma 121, della Legge n. 107/2015 (cd. Riforma della Buona Scuola), anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato (cd. precari), per un importo pari ad Euro 500,00 annui.

Conseguentemente, il Collegio ha annullato gli atti impugnati “nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.

Nello specifico, il Collegio ha censurato “la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato… sotto i profili dell’irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.”, in aperta violazione, pertanto, degli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espressamente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della Direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (Corte Giustizia UE, 18 maggio 2022 n. 450).

In applicazione della normativa di settore e dei fondamentali principi enucleati nelle suddette pronunce, numerosi Tribunali hanno già provveduto a riconoscere il diritto dei cd. precari all’ottenimento del beneficio legislativamente previsto, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di quanto ancora dovuto.

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