Con una recentissima ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta in ordine alla natura del termine per la costituzione del resistente fissato dal Giudice in seno ad un ricorso sommario di cognizione.
Nell’ambito della sua funzione nomofilattica, la Suprema Corte ha riconosciuto la perentorietà del termine di costituzione stabilito dal Giudice in seno al decreto di fissazione udienza, anche se più largo rispetto a quello (minimo) stabilito dalla legge.
In particolare, la questione di diritto sulla quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, su impulso dello Studio Legale Ferraù & Associati, risiede nell’interpretazione del terzo comma dell’art. 702 bis c.p.c. che prevede che il Giudice “fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza”.
La Suprema Corte, alla luce dei principi generali dettati in materia di termini processuali e aderendo alla tesi dello Studio, ha affermato che la circostanza per cui l’art. 702 bis, comma III, c.p.c. consente al Giudice di assegnare al convenuto un termine di costituzione “che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza” sia segno inconfondibile della natura perentoria del diverso termine, eventualmente, stabilito dal Giudice.
Infatti, se è vero che il Giudice non può concedere al convenuto un termine inferiore di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben può imporne uno più ampio, che non può che essere perentorio.
Pertanto, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “nelle cause trattate col rito sommario, l’art. 702 ter, terzo comma, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il convenuto è tenuto a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell’udienza; qualora, però, il giudice abbia fissato un termine maggiore, questo deve intendersi come perentorio, per cui la costituzione del convenuto oltre detto termine è da ritenersi tardiva, anche se avvenuta nel rispetto del termine di legge di dieci giorni”.
Tale principio di natura processuale riveste un particolare interesse essendo applicabile, per analogia, ad ogni giudizio introdotto con il nuovo rito semplificato di cognizione.
A seguito della decisione della Suprema Corte, la Corte di Appello di Roma, su altro procedimento, ha dovuto rivedere la propria posizione dovendo aderire al principio sopra indicato.
Un’ulteriore soddisfazione per l’affermazione del Giusto processo e per le ragioni dei nostri assistiti.